giovedì 29 marzo 2012

Codice Etico, la Carta di Pisa. La buona politica

Comunicato di Avviso Pubblico



OGGI  giovedì 29 marzo alle ore 15.00, presso la Provincia di Pisa, è stato convocato un consiglio provinciale per presentare la “Carta di Pisa”, il codice etico di “Avviso Pubblico”, che mira a rafforzare le politiche di promozione e diffusione della trasparenza e della legalità democratica all’interno delle istituzioni locali e della pubblica amministrazione.

Al Consiglio sono stati invitati tutti i Comuni della Provincia e i loro amministratori.

Saranno presenti:
 Alberto Vannucci, docente dell’università di Pisa,
Libero Mancuso, ex magistrato,
Toni Mira, giornalista di Avvenire,
tutte le associazioni che fanno capo al Coordinamento provinciale per la legalità, oltre ad alcune istituzioni scolastiche e i partiti politici.
 “Si tratta di una svolta importante perché originata dal basso – afferma l’assessore alla legalità e Vice Presidente di Avviso Pubblico Gabriele Santoni - maturata attraverso un lavoro che ci ha visto coinvolti in prima persona. Lo spirito è quello di superare l’antipolitica ricostruendo la politica dal basso e ristabilendo un rapporto tra elettori ed eletti fondato sulla fiducia, attraverso atteggiamenti e segnali, chiari e trasparenti”.




Codice Etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa”



DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. I principi e le disposizioni del presente Codice etico (di seguito “Codice”) costituiscono
specificazioni degli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e
imparzialità che qualificano l’esercizio delle funzioni di pubblica responsabilità da parte degli
amministratori.
IN CASO DI ADOZIONE MEDIANTE ATTO DEL SINDACO/PRESIDENTE DI
PROVINCIA/PRESIDENTE DI REGIONE
2. Ai fini del presente Codice, il termine “amministratore” designa il Sindaco [il Presidente
della Provincia; il Presidente della Regione]; gli assessori; qualsiasi dipendente o funzionario che
eserciti un mandato conferitogli mediante nomina da parte del Sindaco [Presidente della Provincia;
Presidente della Regione] o della Giunta comunale [Provinciale; Regionale], ovvero eserciti una
funzione rappresentativa o esecutiva per conto dell’Amministrazione comunale [provinciale;
regionale] in Enti, Consorzi, Comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica; i consiglieri
comunali [provinciali; regionali].
Il Codice vincola direttamente il Sindaco [Presidente della Provincia; Presidente della
Regione] e gli amministratori legati al Sindaco [Presidente della Provincia; Presidente della
Regione] da un mandato fiduciario, i quali si impegnano preventivamente a rispettarlo. I consiglieri
comunali [provinciali; regionali] possono aderire volontariamente al presente Codice mediante
dichiarazione di fronte al consiglio comunale, ovvero mediante dichiarazione consegnata al Sindaco
[Presidente della Provincia; Presidente della Regione], ovvero mediante sottoscrizione in occasione
del primo consiglio comunale [provinciale; regionale] utile, impegnandosi così al rispetto delle sue
disposizioni. L’elenco dei sottoscrittori verrà reso pubblico a cura del Sindaco [Presidente della
Provincia; Presidente della Regione]. A tutti gli amministratori verrà consegnata copia cartacea
ovvero inviata tramite posta elettronica copia in formato digitale del presente Codice.
IN CASO DI ADOZIONE MEDIANTE DELIBERA DELLA GIUNTA (COMUNALE;
PROVINCIALE; REGIONALE)
2. Ai fini del presente Codice, il termine “amministratore” designa il Sindaco [il Presidente
della Provincia; il Presidente della Regione]; gli assessori; qualsiasi dipendente o funzionario che
eserciti un mandato conferitogli dal Sindaco [Presidente della Provincia; Presidente della Regione],
dalla Giunta comunale [Provinciale; Regionale] o da un assessore, ovvero eserciti una funzione
rappresentativa o esecutiva per conto dell’Amministrazione comunale [provinciale; regionale] in
Enti, Consorzi, Comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica; i consiglieri comunali
[provinciali; regionali].
Il Codice vincola direttamente il Sindaco [Presidente della Provincia; Presidente della
Regione], gli assessori e gli amministratori legati al Sindaco [Presidente della Provincia; Presidente
della Regione], alla Giunta comunale [provinciale; regionale] o a un assessore da un mandato
fiduciario, i quali si impegnano preventivamente a rispettarlo. I consiglieri comunali [provinciali;
regionali] possono aderire volontariamente al presente Codice mediante sottoscrizione pubblica in
occasione del primo consiglio comunale [provinciale; regionale] utile, impegnandosi così
all’adempimento delle sue disposizioni. L’elenco dei sottoscrittori verrà reso pubblico a cura del
Sindaco [Presidente della Provincia; Presidente della Regione]. A tutti gli amministratori verrà
consegnata copia cartacea ovvero inviata tramite posta elettronica copia in formato digitale del
presente Codice.
IN CASO DI ADOZIONE MEDIANTE DELIBERA DEL CONSIGLIO (COMUNALE;
PROVINCIALE; REGIONALE)
2. Ai fini del presente Codice, il termine “amministratore” designa il Sindaco [il Presidente
della Provincia; il Presidente della Regione]; gli assessori; qualsiasi dipendente o funzionario che
eserciti un mandato conferitogli mediante nomina da parte del Sindaco [Presidente della Provincia;
Presidente della Regione] o della Giunta comunale [Provinciale; Regionale] o di un assessore,
ovvero eserciti una funzione rappresentativa o esecutiva per conto dell’Amministrazione comunale
[provinciale; regionale] in Enti, Consorzi, Comunità e società pubbliche o a partecipazione
pubblica; i consiglieri comunali [provinciali; regionali].
Il Codice vincola gli amministratori dell’ente. A tutti gli amministratori verrà consegnata
copia cartacea ovvero inviata tramite posta elettronica copia in formato digitale del presente Codice.
IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE VOLONTARIA DEL SINGOLO AMMINISTRATORE
2. Ai fini del presente Codice, il termine “amministratore” designa il Sindaco [il Presidente
della Provincia; il Presidente della Regione]; gli assessori; qualsiasi dipendente o funzionario che
eserciti un mandato conferitogli dal Sindaco [Presidente della Provincia; Presidente della Regione],
dalla Giunta comunale [Provinciale; Regionale] o da un assessore, ovvero eserciti una funzione
rappresentativa o esecutiva per conto dell’Amministrazione comunale [provinciale; regionale] in
Enti, Consorzi, Comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica; i consiglieri comunali
[provinciali; regionali].
Il Codice vincola gli amministratori che aderiscono volontariamente al presente Codice
mediante dichiarazione e sottoscrizione pubblica in occasione del primo consiglio comunale
[provinciale; regionale] utile, impegnandosi così all’adempimento delle sue disposizioni. L’elenco
dei sottoscrittori verrà reso pubblico a cura dei sottoscrittori medesimi. A tutti gli amministratori
verrà consegnata copia cartacea ovvero inviata tramite posta elettronica copia in formato digitale
del presente Codice.
PRINCIPI
3. L’amministratore deve conformare la sua condotta ai doveri istituzionali di servire la
Comunità con diligenza, rettitudine e trasparenza, nel rispetto dei principi del buon andamento ed
imparzialità dell’Amministrazione e dei principi di disciplina ed onore nell’adempimento delle
funzioni pubbliche sanciti dall’art. 54 della Costituzione. A tale fine, l’amministratore si impegna a
svolgere il suo mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all’immagine della Pubblica Amministrazione.
TRASPARENZA4. Fermo restando l’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui
sussista un interesse diretto e personale in merito all’oggetto della decisione, l'amministratore si
impegna:
a. ad utilizzare il diritto di accesso agli atti e alle informazioni conosciute per ragioni
d’ufficio con le cautele necessarie ad evitare che sia arrecato indebitamente un vantaggio personale
o arrecato un danno a terzi;
b. a garantire una piena trasparenza patrimoniale fornendo, tramite la pubblicazione su
internet nel sito dell’amministrazione, i dati relativi alle attività professionali svolte, ai redditi, agli
incarichi ricevuti, nonché ai potenziali conflitti di interesse di cui all’art. 7.
DIVIETI
5. Regali
.
L’amministratore non può accettare per sé, congiunti, familiari o affini regali eccedenti il
valore usuale dei doni scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato nella cifra
massima di € 100 annui, da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre
organizzazioni partecipate o controllate dal comune, ovvero da concessionari dell’ente o da gestori
di pubblici servizi da esso affidati, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con
l’amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.), o che hanno domandato od ottenuto licenze e
concessioni da essa nei 5 anni precedenti, nell’ambito di procedimenti nei quali l’amministratore
abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria. L’amministratore non accetta alcun tipo di
vantaggio o altra utilità che sia indirettamente riconducibile a prestazioni erogate da detti uffici,
servizi o organizzazioni;
6. Clientelismo.
L'amministratore deve astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni o dall’utilizzo delle
prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui, a
detrimento dell’interesse generale.
7. Conflitto di interessi.
Sono considerate situazioni di conflitto di interessi:
a. la sussistenza di interessi personali dell’amministratore che interferiscono con l’oggetto di
decisioni cui egli partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o
indiretto;
b. la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni
specificamente interessate all’oggetto delle decisioni cui l’amministratore partecipa, anche nei casi
in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla
legge o da altre norme;
c. la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di
convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità, con
persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all’oggetto delle decisioni cui
l’amministratore partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno
luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.
d. l’appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale l’amministratore
acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta

appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.
In caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo
giuridico in tal senso, l’amministratore deve rendere pubblica tale condizione e astenersi da
qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.
8. Cumulo.
L'amministratore deve adeguarsi nel più breve tempo a qualsiasi regolamentazione in vigore
volta a limitare il cumulo dei mandati politici, evitando strategie dilatorie volte a posticiparne
l’applicazione.
L'amministratore deve astenersi dall'esercitare altri incarichi politici che interferiscano
indebitamente con l’esercizio del proprio mandato.
L'amministratore deve astenersi dall'assumere o esercitare cariche, professioni, mandati o
incarichi che implichino un controllo sulle sue funzioni amministrative o sui quali, in base alle sue
funzioni di amministratore, egli avrebbe il compito di esercitare una funzione di controllo.
9. Esercizio delle competenze discrezionali.
L’amministratore deve integrare le sue decisioni discrezionali con una rendicontazione
pubblica delle motivazioni di ordine generale e di carattere giuridico che hanno determinato la sua
decisione. Coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 6 del presente Codice, nell'esercizio
delle sue competenze discrezionali l'amministratore si astiene dall’attribuire a sé, ad altri soggetti od
organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto.
10. Pressioni indebite.
L’amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da concessionari o da gestori di
pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con
l’amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.) l'esecuzione di o l’astensione da qualsiasi atto da cui
possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti od
organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto.
11. Restrizioni successive all’incarico
L’amministratore che negli ultimi 5 anni ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dell’amministrazione non può svolgere, nei 5 anni successivi alla cessazione del suo mandato,
attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari delle sue decisioni e attività. In
caso contrario, l’amministrazione dispone l’esclusione per i successivi 5 anni dei soggetti privati
che abbiano violato tale divieto dall’attività contrattuale e dal conferimento di incarichi, licenze,
concessioni.
FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ POLITICA
12. L’amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento
irregolare o non dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri
studio ed altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politico-amministrativa;
deve altresì rendere pubbliche con cadenza annuale tutte le fonti di finanziamento politico regolare.
L’amministratore deve astenersi dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla
propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che
hanno rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.), o che hanno
domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell’ambito di procedimenti
nei quali l’amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.

CONFRONTO DEMOCRATICO
13. L’amministratore deve tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione tra cittadini e amministrazione, dimostrando la più ampia disponibilità nei rapporti
con i cittadini nel favorire l’accesso alle informazioni e favorendo l’esercizio e la salvaguardia dei
loro diritti.
Nell’esercizio del proprio mandato l’amministratore deve operare con imparzialità,
assumere le decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita
rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, avviando azione penale a
tutela della pubblica amministrazione. L’amministratore non può determinare, né concorrere a
realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito
vantaggio, e non può usufruirne nel caso gli si presentino.
L’amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia
nell’ambito istituzionale sia nell’espletamento del proprio mandato.
Più precisamente:
a. assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i
rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica;
b. favorire la più ampia libertà di espressione;
c. evitare toni e linguaggio che sottintendano messaggi di aggressività e di prevaricazione.
PROMOZIONE DEL CODICE ETICO E DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA
VITA AMMINISTRATIVA
14. L’amministratore deve incoraggiare la diffusione del presente Codice e promuovere la
sensibilizzazione ai principi in esso contenuti di cittadini, personale, mezzi di comunicazione.
Inoltre, l’amministratore deve favorire la conoscenza della vita amministrativa del Comune
con adeguate iniziative, sia attraverso l’informazione che con atti concreti.
RENDICONTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA'
15. L'accettazione e l’esercizio della funzione di amministratore comportano l'accettazione
del presente Codice, che si realizza tramite sua sottoscrizione. Ciò costituisce un vincolo di
responsabilità che l’amministratore assume nei confronti dei cittadini, ai quali è così assicurato uno
strumento trasparente di valutazione della legalità e dell’efficacia del suo operato.
L’amministratore deve dare conto – attraverso la presentazione e la pubblicazione con
cadenza almeno annuale di un documento relativo alle attività svolte – del rispetto degli obblighi
del Codice e descrivere la corrispondenza tra obiettivi assunti alla base della sua azione e risultati
ottenuti.
I documenti collegati alla sottoscrizione del Codice e al rispetto degli impegni assunti sono
resi pubblici a tutti i cittadini attraverso il sito internet dell’amministrazione.
RAPPORTI CON I CITTADINI
16. L 'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della
comunità locale nel suo complesso.
L'amministratore deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei
cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei
servizi di cui è responsabile. Deve altresì incoraggiare e sviluppare ogni provvedimento che
favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi di

cui ha la responsabilità.
RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE
17. L'amministratore deve opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale
amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze
professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio. Nell'ambito dell'esercizio delle sue
mansioni l'amministratore deve valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione,
incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di
cui è responsabile, nonché la motivazione del personale. L’amministratore deve ridurre allo stretto
necessario il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione
politica, senza gravare sul bilancio dell’ente e motivandone l’impiego.
In caso di reclutamento o di promozione del personale, l’amministratore deve assumere una
decisione obiettiva e diligente, giustificata con motivazioni pubbliche.
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore deve rispettare la missione affidata
all'amministrazione di cui è responsabile.
L’amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da parte di pubblici dipendenti
l'esecuzione di o astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o
indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio diretto o indiretto a organizzazioni, persone o a
gruppi di persone.
L'amministratore deve usare e custodire le risorse e i beni assegnati dall’Amministrazione
con oculatezza e parsimonia, contrastare gli sprechi e divulgare le buone pratiche in tutti i settori
della Pubblica Amministrazione.
NOMINE IN ENTI, CONSORZI, COMUNITA’ E SOCIETA’ PUBBLICHE O A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18. L’amministratore deve condizionare qualsiasi nomina, effettuata singolarmente o
collegialmente, presso Enti, Consorzi, Comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica,
alla preliminare adesione dei soggetti da nominare al presente Codice. L’amministratore deve altresì
vigilare sulla successiva adesione a tali disposizioni da parte dei soggetti nominati e, in caso di
mancato rispetto, porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurarne l’ottemperanza
ovvero sanzionarne l’inadempimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 21 del presente
Codice. L’amministratore deve altresì procedere a tali nomine, qualora queste richiedano
competenze di natura tecnica, a seguito di un bando di valutazione comparativa dei candidati,
mediante provvedimento motivato in base al parere ovvero alla designazione di un comitato di
garanzia.
RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE
19. L'amministratore deve rispondere in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi
ragionevole richiesta di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione per quanto riguarda
l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni riservate, confidenziali o relative alla
vita privata.
L’amministratore deve incoraggiare l’adozione di ogni misura che vada a favorire la
diffusione presso i mezzi di comunicazione di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio
delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.
RAPPORTI CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA20.

In presenza di indagini relative all’attività dell’ente l’amministratore deve assicurare la
massima collaborazione con l’autorità giudiziaria, fornendo
, anche se non richiesta espressamente,
tutta la documentazione e le informazioni utili all’attività degli inquirenti e assicurando analoga
collaborazione da parte degli uffici.
L’amministratore deve altresì assicurare l’adozione sollecita di tutti i provvedimenti
disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d’ufficio o
in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.
Anche in presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa
l’amministratore deve assicurare la massima collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da
qualsiasi azione od omissione volta a ostacolarne l’attività e facendosi carico di chiarire
pubblicamente la sua posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie.
In caso sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale
per reati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, e ogni
altra fattispecie ricompresa nell’elenco di cui all’art. 1 del Codice di autoregolamentazione
approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 18 febbraio 2010,
l’amministratore si impegna a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.
In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori
dell’ente, l’amministratore deve promuovere la costituzione parte civile della propria
amministrazione nel relativo processo.
Qualora nel territorio amministrato siano presenti beni confiscati alle organizzazioni
criminali, l’amministratore deve – nei limiti delle proprie competenze – favorirne la conoscenza,
promuoverne l’utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo.
SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO
21. In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice gli
amministratori che sono vincolati al rispetto delle sue disposizioni o si sono volontariamente
impegnati in tal senso devono assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla
censura pubblica, fino alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne
l’ottemperanza ovvero sanzionarne l’inadempimento.
In caso di ritardo o inerzia dei soggetti sopraindicati nell’assumere le misure previste dal
Codice in caso di inadempimento, i gruppi politici in Consiglio comunale [provinciale; regionale], i
cittadini e i portatori di interessi sollecitano gli amministratori al rispetto delle corrispondenti
disposizioni.
MODIFICHE E REITERAZIONE DEL CODICE
[questo articolo può anche non essere inserito nel codice, ma far parte dell’atto con il quale il
codice viene emanato]
22. La procedura di modifica o integrazione delle disposizioni del presente Codice, avviata
su istanza degli amministratori o dei cittadini, deve essere aperta al dibattito e alla partecipazione
pubblica. Le disposizioni del presente codice si adeguano ad eventuali modifiche legislative e
regolamentari sopravvenute.
L’amministratore deve favorire – nei limiti delle proprie competenze – l’integrazione e il
coordinamento del presente Codice con il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità e con le
disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità
nell’esercizio delle funzioni pubbliche.
L’amministratore deve altresì sostenere l’adozione ovvero la reiterazione dell’adozione del

presente Codice in sede di approvazione del programma di mandato ovvero degli altri atti di
indirizzo politico dell’ente. Qualora siano avviate procedure di modifica statuaria, l’amministratore
deve promuovere la previsione di un codice etico da parte dello Statuto dell’ente.